Art. 16. 
 
                      Commissario straordinario 
 
  1. Nei casi di cui all'articolo 15, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della  salute,  puo'
essere   nominato   un   Commissario   straordinario,   che    assume
temporaneamente e per un periodo massimo di tre  mesi  i  poteri  del
Direttore generale e del Consiglio di amministrazione. 
  2. Il Commissario deve assicurare la gestione ordinaria, in  attesa
della ricostituzione degli Organi ordinari. 
  3.  Il  compenso  spettante   al   Commissario   straordinario   e'
determinato dal decreto di nomina.