Art. 16. Commissario straordinario 1. Nei casi di cui all'articolo 15, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, puo' essere nominato un Commissario straordinario, che assume temporaneamente e per un periodo massimo di tre mesi i poteri del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione. 2. Il Commissario deve assicurare la gestione ordinaria, in attesa della ricostituzione degli Organi ordinari. 3. Il compenso spettante al Commissario straordinario e' determinato dal decreto di nomina.