Art. 6. 

 
                    Consiglio di amministrazione 

 
  1. Il Consiglio di amministrazione, costituito in conformita'  alle
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera b) della  legge
di riferimento, e' composto da un Presidente designato  dal  Ministro
della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e da  quattro
componenti, di cui due designati dal  Ministro  della  salute  e  due
dalla predetta Conferenza, tutti scelti  tra  persone  di  comprovata
esperienza in materia sanitaria. 
  2.  Il  Consiglio  di  amministrazione  adotta,  su  proposta   del
Direttore generale dell'Agenzia, le delibere relative alle materie di
cui all'articolo 48, comma 5, lettere c), d), e) ed f) della legge di
riferimento. 
  3. Il Consiglio di amministrazione,  inoltre,  su  istruttoria  del
Direttore generale: 
    a) delibera il bilancio preventivo e consuntivo  e  il  programma
triennale ed annuale di attivita'  dell'Agenzia  e  li  trasmette  al
Ministro della salute; 
    b) delibera i regolamenti interni dell'Agenzia; 
    c) delibera la dotazione organica complessiva e il  numero  degli
uffici dirigenziali di livello non generale; 
    d) approva  i  periodici  rapporti  informativi  predisposti  dal
Direttore generale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, della legge di
riferimento; 
    e) verifica che i contratti  e  le  convenzioni  siano  stipulati
secondo gli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio medesimo; 
    f) provvede alla ripartizione del Fondo di cui  all'articolo  48,
comma  19,  della  legge  di  riferimento,  adottando  le   opportune
direttive per il suo utilizzo; 
    g) istituisce il Centro di informazione indipendente sul  farmaco
di cui al citato articolo 48, comma 19, della legge di riferimento; 
    h) provvede alla nomina della Commissione per la promozione della
ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico di  cui  all'articolo  21
del presente regolamento; 
    i) approva la lista degli  esperti  dell'Agenzia  con  comprovata
competenza tecnico-scientifica e sanitaria con i  relativi  compensi,
nel limite massimo di venti unita'. Per assicurare  le  attivita'  di
consulenza per l'Agenzia, per  le  funzioni  istruttorie  nell'ambito
delle sottocommissioni, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi,
anche a livello europeo, puo' avvalersi,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, di consulenti, ai quali e' corrisposta una indennita' di
presenza; 
    j) propone al Ministro della salute la variazione  delle  tariffe
per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali. 
  4. Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre su: 
    a) la verifica della corrispondenza delle attivita'  dell'Agenzia
rispetto agli indirizzi,  agli  obiettivi,  alle  priorita'  ed  alle
direttive del Ministro della salute e rispetto agli obblighi  assunti
con la convenzione di cui  all'articolo  4,  comma  3,  del  presente
regolamento; 
    b) la nomina dei componenti dell'Osservatorio per il monitoraggio
delle politiche regionali e per il supporto alle singole  regioni  di
cui all'articolo 18 del presente regolamento; 
    c) a decorrere dall'anno  2005,  il  compenso  dei  membri  degli
organi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento, nel
rispetto della disposizione recata dall'articolo 48, comma 12,  della
legge di riferimento. 
  5. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sara' stabilito  il  compenso
da corrispondere al presidente  e  ai  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione.