Art. 8. 
 
           Funzionamento del Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta  al
mese  e  comunque  ogniqualvolta  lo  stesso  Presidente  lo  ritenga
necessario o anche su richiesta di almeno due componenti. 
  2. L'avviso di convocazione, contenente la  data,  il  luogo  della
seduta, l'ora  della  stessa  e  l'ordine  del  giorno,  deve  essere
inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta  elettronica,
almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. 
  3.  Il  Consiglio  di  amministrazione  si   intende   regolarmente
costituito quando sono presenti almeno quattro componenti su  cinque.
In caso di mancanza o di irregolarita' dell'avviso  di  convocazione,
il Consiglio di amministrazione, comunque,  si  intende  regolarmente
costituito  quando  siano  intervenuti  tutti  i   suoi   componenti.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti al Consiglio  di
amministrazione puo' opporsi alla  discussione  degli  argomenti  sui
quali non si ritenga sufficientemente informato. 
  4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono  presiedute  dal
Presidente o, in sua assenza, dal componente piu' anziano. 
  5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono  prese  a
maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di colui
che presiede il collegio. 
  6.  Delle  sedute  del  Consiglio  di  amministrazione  e'  redatto
apposito verbale, a cura di un segretario individuato dal  Presidente
all'interno dell'Ufficio di Presidenza di  cui  all'articolo  17  del
presente regolamento.