Art. 9. 
 
Durata, incompatibilita' e decadenza dei componenti del Consiglio  di
                           amministrazione 
 
  1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio  di  amministrazione
durano in carica cinque anni e possono  essere  confermati  una  sola
volta. 
  2. Il Presidente e i Consiglieri non possono svolgere attivita' che
possano  entrare  in  conflitto  con  i  compiti  e   gli   interessi
dell'Agenzia o cagionare nocumento all'immagine della stessa,  ovvero
comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialita'. 
  3. Non puo' essere nominato Presidente o componente  del  Consiglio
di  amministrazione,  e  se  nominato   decade   dal   suo   ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi e' stato condannato  ad
una pena che comporta l'interdizione  anche  temporanea  da  pubblici
uffici o l'incapacita' di esercitare uffici direttivi. 
  4. I componenti del Consiglio di amministrazione vengono dichiarati
decaduti dal Ministro della salute per il venir  meno  dei  requisiti
della  nomina,  nel  caso  in  cui  non  partecipano  per  tre  volte
consecutivamente alle riunioni senza giustificato motivo e  nei  casi
di incompatibilita' di cui al comma 2 del presente articolo.