Art. 9. Durata, incompatibilita' e decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione 1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. 2. Il Presidente e i Consiglieri non possono svolgere attivita' che possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell'Agenzia o cagionare nocumento all'immagine della stessa, ovvero comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialita'. 3. Non puo' essere nominato Presidente o componente del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacita' di esercitare uffici direttivi. 4. I componenti del Consiglio di amministrazione vengono dichiarati decaduti dal Ministro della salute per il venir meno dei requisiti della nomina, nel caso in cui non partecipano per tre volte consecutivamente alle riunioni senza giustificato motivo e nei casi di incompatibilita' di cui al comma 2 del presente articolo.