Art. 3. Concorso pubblico per esami 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale del settanta per cento dei posti disponibili calcolati, in relazione alla dotazione organica, al 31 dicembre di ogni anno. 2. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso e' pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.