Art. 3. 
                     Concorso pubblico per esami 
 
  1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle  amministrazioni  ed
enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene  per  concorso  pubblico
per esami, indetto dalle singole amministrazioni,  nella  percentuale
del settanta per cento dei posti disponibili calcolati, in  relazione
alla dotazione organica, al 31 dicembre di ogni anno. 
  2. La percentuale dei posti da riservare  al  personale  dipendente
dell'amministrazione che indice il concorso e'  pari  al  trenta  per
cento dei posti messi a concorso.