Art. 4.
                      Commissione esaminatrice

  1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto
dell'Organo  di  governo dell'amministrazione che indice il concorso,
ed  e'  composta  da  un  numero  dispari  di  membri, di cui uno con
funzioni di presidente.
  2. Il   Presidente  della  commissione  e'  scelto  tra  magistrati
amministrativi,  ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
di  prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche
o   private   designati  nel  rispetto  delle  norme  dei  rispettivi
ordinamenti di settore.
  3. I  componenti  sono  scelti  tra dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni  pubbliche, professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione
nelle materie oggetto del concorso.
  4. Le  funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area professionale C.
  5. La  commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu'
componenti  esperti  nelle lingue straniere oggetto del concorso e da
uno o piu' componenti esperti di informatica.
  6. Non  possono  essere  chiamati  a  fare  parte delle commissioni
soggetti     componenti    dell'organo    di    direzione    politica
dell'amministrazione  che  indice il concorso o che ricoprano cariche
politiche  o  che  siano  rappresentanti  sindacali o designati dalle
confederazioni  od  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
professionali.
  7. Almeno  un  terzo  dei  posti di componente delle commissioni di
concorso e' riservato alle donne.
  8. I   provvedimenti   di  nomina  delle  commissioni  esaminatrici
indicano  un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di
nomina indicate nel presente articolo.