Art. 4. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso, ed e' composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente. 2. Il Presidente della commissione e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. 3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C. 5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e' riservato alle donne. 8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di nomina indicate nel presente articolo.