Art. 6. Ciclo di attivita' formative 1. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. Il ciclo formativo ha una durata massima di dodici mesi e si svolge secondo il programma predisposto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Tale ciclo puo' comprendere anche un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private e puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero con primarie istituzioni formative pubbliche o private. La frequenza al ciclo formativo e' obbligatoria ed a tempo pieno. 3. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalita' di valutazione sia delle attivita' didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalita' acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale. La scheda e' inserita nel fascicolo personale del dirigente e valutata dall'Amministrazione ai fini del conferimento del primo incarico dirigenziale.