Art. 6. 
                    Ciclo di attivita' formative 
 
  1. I vincitori del concorso sono  assunti  dall'amministrazione  e,
anteriormente al conferimento del primo incarico  dirigenziale,  sono
tenuti a frequentare un ciclo  di  attivita'  formative,  organizzato
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
2. Il ciclo formativo ha una durata  massima  di  dodici  mesi  e  si
svolge secondo il programma predisposto dalla Scuola superiore  della
pubblica  amministrazione.  Tale  ciclo  puo'  comprendere  anche  un
periodo di applicazione presso amministrazioni italiane o  straniere,
enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private  e  puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari  italiani
o stranieri ovvero con primarie  istituzioni  formative  pubbliche  o
private. La frequenza al ciclo formativo e' obbligatoria ed  a  tempo
pieno. 
  3. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque  prevedere
tempi e modalita' di valutazione sia delle attivita'  didattiche  sia
di quelle svolte nell'ambito dei  periodi  di  applicazione,  con  la
verifica del livello di professionalita'  acquisito  al  termine  del
ciclo. Per ciascun  partecipante  la  Scuola  annota  su  un'apposita
scheda curriculare i risultati della  valutazione  continua  e  della
verifica finale. La scheda e' inserita nel  fascicolo  personale  del
dirigente e valutata dall'Amministrazione ai  fini  del  conferimento
del primo incarico dirigenziale.