Art. 10. Cariche del Consiglio 1. Fatta salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalita' di cui all'articolo 21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. 2. Il vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. 3. Puo' essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo. 4. Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere piu' anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parita', dal piu' anziano per eta'. 5. Ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere piu' giovane per eta'.