Art. 11.
                     Attribuzioni del presidente

   I.  Il  presidente  ha  la rappresentanza dell'Ordine, presiede il
Consiglio  ed  esercita  le  altre  attribuzioni  a lui conferite nel
presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa
o regolamentare.
   2.  Il  presidente  adotta,  in  casi  di urgenza, i provvedimenti
necessari, salvo ratifica del Consiglio.