Art. 12. Attribuzioni del Consiglio 1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni: a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a); b) vigila sull' osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione; c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento; d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione; e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attivita' professionali, nonche' per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine; g) delibera i provvedimenti disciplinari; h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti; i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione; l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine; m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; n) delibera la convocazione dell'Assemblea; o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonche' una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari; q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29; r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.