Art. 13. Riunioni consiliari 1. Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresi' convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi. 2. Per la validita' delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. 3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.