Art. 15.
             Delegazione dell'Ordine presso il tribunale

   1.  Il  Consiglio  dell'Ordine  del  capoluogo  di  provincia puo'
nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una
delegazione  di  uno  o piu' consiglieri che rappresenta il Consiglio
nei  rapporti  con  l'autorita'  giudiziaria  e amministrativa, avuto
riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione.
   2.  Alla  nomina  della  delegazione  si  provvede  con gli stessi
criteri di proporzionalita' e rappresentativita' che si applicano per
l'elezione del Consiglio dell'Ordine.