Art. 16.
              Sostituzione dei componenti del Consiglio

   1.   Fatta   eccezione   per  il  presidente,  la  cui  decadenza,
dimissione,   morte  od  altro  definitivo  impedimento  comporta  lo
scioglimento  di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei
consiglieri  che  sono  venuti  a  mancare per decadenza, dimissioni,
morte  o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non
eletti nelle rispettive liste.
   2.  I  componenti  cosi'  eletti  rimangono  in  carica  fino alla
scadenza del Consiglio.
   3.  Se  il  numero  delle  vacanze contestuali supera la meta' dei
componenti  il  Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente
deve  di  diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza,
convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.
   4.  In  caso  di  impedimento del presidente, tale attribuzione e'
esercitata  dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine
e' istituito.