Art. 16. Sostituzione dei componenti del Consiglio 1. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste. 2. I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. 3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la meta' dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio. 4. In caso di impedimento del presidente, tale attribuzione e' esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine e' istituito.