Art. 17.
                     Scioglimento del Consiglio

   1.  II  Consiglio  puo' essere sciolto nelle ipotesi in cui non si
provvede  alla  sua integrazione, se non e' in grado di funzionare, o
se ricorrono altri gravi motivi.
   2.   In  caso  di  scioglimento  o  di  mancata  costituzione  del
Consiglio,   le   sue   funzioni  sono  affidate  ad  un  commissario
straordinario che provvede alla gestione ordinaria.
   3.  Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono
disposti  con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere
del  Consiglio  nazionale.  Il  commissario  provvede, entro sessanta
giorni   dalla   nomina,  salvo  diversa  indicazione  del  Consiglio
nazionale,   a   convocare  e  tenere  l'assemblea  per  la  elezione
dell'intero  Consiglio,  che  restera'  in  carica fino alla scadenza
naturale del Consiglio disciolto o non costituito.