Art. 17. Scioglimento del Consiglio 1. II Consiglio puo' essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non e' in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi. 2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria. 3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio, che restera' in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.