Art. 18. Assemblea l. L'Assemblea e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 2. L'avviso, almeno venti giorni prima, e' spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed e' affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine. 3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unita', puo' tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse. Salvo il disposto dell'articolo 21. l'Assemblea e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli iscritti e, in seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. 4. Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti. 5. Constatata la validita' dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il presidente ed il segretario sono nominati dall'Assemblea.