Art. 23. Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti 1 Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne e' fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea e' convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.