Art. 23.
       Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti

   1 Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne
e'  fatta  domanda  per  iscritto  con indicazione degli argomenti da
trattare,  da  un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo
dei  consiglieri.  Se  non  vi provvede, l'Assemblea e' convocata dal
presidente  del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il
quale designa il professionista che deve presiederla.