Art. 24.
                        Collegio dei revisori

   1.  Il  collegio  dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi  e  due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel
registro  dei  revisori contabili. Il collegio dei revisori e' eletto
dall'Assemblea  ogni  quattro  anni,  negli stessi giorni fissati per
l'elezione  del  Consiglio.  11  mandato  dei  revisori  puo'  essere
rinnovato per non piu' di due volte consecutive.
   2.  Sono  eletti i tre candidati piu' votati come membri effettivi
ed  i  successivi  due  per  ordine  di  voti conseguiti quali membri
supplenti.  Il  candidato  che ha riportato il maggior numero di voti
assume la carica di presidente.
   3.  Il  collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e
dell'ordinamento,    sul    rispetto   dei   principi   di   corretta
amministrazione,    sull'adeguatezza    dell'assetto   organizzativo,
amministrativo  e  contabile  adottato  dal  Consiglio  dell'Ordine e
controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
   4. L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti puo'
eleggere,  in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico
effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.
   5. Il collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai
lavori del Consiglio dell'Ordine.