Art. 7.
               Circoscrizione dell'Ordine territoriale

   1.  In  ciascun  circondario  di  tribunale e' istituito un Ordine
territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale
almeno  duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne
facciano  richiesta  almeno  cinquanta.  Ne  fanno  parte  tutti  gli
iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.
   2.  In  ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al
comma  1,  e'  costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di
Provincia.
   3. L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23,
puo' richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza
dell'Ordine  in  un  ordine  territoriale  viciniore.  Sulla proposta
decide,   con  decreto,  il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il
Consiglio   dell'Ordine   viciniore,   previo  parere  del  Consiglio
nazionale.