Art. 7. Circoscrizione dell'Ordine territoriale 1. In ciascun circondario di tribunale e' istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo. 2. In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, e' costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia. 3. L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23, puo' richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale.