Art. 9. Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilita' dei consiglieri 1. Il Consiglio dell'Ordine e' composto da membri eletti, tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla meta' dei componenti. 2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine e' determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue: a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento; b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento; c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento; d) quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento. 3. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma 1, provvede il presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale. 4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo. 5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianita' di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo. 6. Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive. 7. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine. 8. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalita' del presente articolo, dura in carica quattro anni. 9. I consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.