Art. 16.
     Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

  1.  Per  le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui
al  presente  decreto,  al  fine  di  garantire  la  funzionalita'  e
1'operativita'  dei  comandi,  degli  enti e delle unita', per l'anno
2005,  fatto  salvo  il  programma  di arruolamento di carabinieri in
ferma  quadriennale  di  cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di spesa di euro 23.118.801
per  il  medesimo  anno,  con  decreto  del Ministro della difesa, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere
richiamato  ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i
carabinieri  ausiliari  che  al  termine  della  ferma  biennale sono
risultati  idonei  ma  non  prescelti  per  la ferma quadriennale. Ai
carabinieri  ausiliari  in  ferma  biennale  richiamati  ai sensi del
presente  comma e' corrisposto il trattamento economico pari a quello
previsto  dall'articolo  15,  comma 1, della legge 23 agosto 2004, n.
226,   per  i  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  e,  se
richiamati  per  un  periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non
inferiore  ai  sei  mesi  durante  il  quale non hanno demeritato, si
applicano,   fino  al  31  dicembre  2005,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198,  e  successive  modificazioni,  e  all'articolo 25, commi 1 e 2,
della  legge  n.  226  del 2004, fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni  di  cui  al  Capo  IV  della  legge  n. 226 del 2004, a
decorrere dal 1° gennaio 2006.
  2.   All'onere   derivante  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
23.118.801  per  l'anno  2005,  si  provvede  mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  recata,  per  l'anno 2005,
dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.