Art. 16. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri 1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalita' e 1'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', per l'anno 2005, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di spesa di euro 23.118.801 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge n. 226 del 2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2006. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 23.118.801 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2005, dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.