Art. 3
                     Semplificazione amministrativa

      1.  L'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, e'
    sostituito  dal  seguente:  "Art.  19.  Dichiarazione  di  inizio
    attivita'.  1.  Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
    non  costitutiva,  permesso  o  nulla  osta  comunque denominato,
    comprese  le  domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste
    per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o
    artigianale    il    cui    rilascio    dipenda    esclusivamente
    dall'accertamento  dei requisiti e presupposti di legge o di atti
    amministrativi  a  contenuto  generale  e  non sia previsto alcun
    limite   o  contingente  complessivo  o  specifici  strumenti  di
    programmazione  settoriale per il rilascio degli atti stessi, con
    la  sola  esclusione  degli atti rilasciati dalle amministrazioni
    preposte   alla   difesa   nazionale,  alla  pubblica  sicurezza,
    all'immigrazione,   all'amministrazione   della  giustizia,  alla
    amministrazione  delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
    le  reti  di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
    alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica  incolumita', del
    patrimonio  culturale  e  paesaggistico  e dell'ambiente, nonche'
    degli  atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da
    una  dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
    autocertificazioni,  delle  certificazioni  e  delle attestazioni
    normativamente   richieste.   L'amministrazione  competente  puo'
    richiedere  informazioni o certificazioni relative a fatti, stati
    o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia'
    in  possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
    acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
    2.  L'attivita'  oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata
    decorsi   trenta   giorni   dalla  data  di  presentazione  della
    dichiarazione   all'amministrazione  competente.  Contestualmente
    all'inizio  dell'attivita',  l'interessato  ne  da' comunicazione
    all'amministrazione competente.
    3.  L'amministrazione  competente,  in  caso di accertata carenza
    delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di
    trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
    2,  adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di prosecuzione
    dell'attivita'  e  di  rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
    cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a conformare alla
    normativa  vigente  detta  attivita'  ed  i suoi effetti entro un
    termine  fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore
    a   trenta   giorni.   E'   fatto   comunque   salvo   il  potere
    dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via
    di  autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
    Nei  casi  in  cui  la  legge prevede l'acquisizione di pareri di
    organi   o   enti   appositi,   il  termine  per  l'adozione  dei
    provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita' e di
    rimozione  dei  suoi  effetti sono sospesi, fino all'acquisizione
    dei  pareri,  fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali
    l'amministrazione    puo'   adottare   i   propri   provvedimenti
    indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione
    e' data comunicazione all'interessato.
    4.  Restano  ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono
    termini  diversi  da  quelli  di  cui ai commi 2 e 3 per l'inizio
    dell'attivita'  e  per  l'adozione  da parte dell'amministrazione
    competente   di   provvedimenti   di   divieto   di  prosecuzione
    dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
    5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3
    e'    devoluta   alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
    amministrativo.".
      2.  La  prima  registrazione  dei veicoli nel pubblico registro
    automobilistico  (P.R.A.)  puo'  essere effettuata su istanza del
    venditore,  attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista
    (STA)  di  cui  all'articolo  2  del decreto del Presidente della
    Repubblica  19  settembre  2000,  n. 358, con le modalita' di cui
    all'articolo  38,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      3.  Alla  rubrica  dell'articolo  8  del decreto del Presidente
    della  Repubblica  19  settembre  2000, n. 358, sono soppresse le
    seguenti  parole:  "e  dichiarazione sostitutiva"; i commi 3-bis,
    3-ter,  3-quater  e  3-quinquies del medesimo articolo 8, nonche'
    l'allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.
      4.  In  tutti  i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni
    aventi  ad  oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili registrati e
    rimorchi  di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione
    di    diritti    di   garanzia   sui   medesimi   e'   necessaria
    l'autenticazione  della relativa sottoscrizione, essa puo' essere
    effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle
    infrastrutture  e  dei  trasporti,  dai funzionari e dai titolari
    degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo
    2  del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
    n.  358,  nonche'  dai  funzionari  dell'Automobile Club d'Italia
    competenti.
      5.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare adottato dalla
    Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
    funzione    pubblica,    di    concerto    con    il    Ministero
    dell'infrastrutture   e   dei   trasporti,   con   il   Ministero
    dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e
    con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di
    cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
    281,   sono   disciplinate   le  concrete  modalita'  applicative
    dell'attivita'  di  cui  al  comma  4  da  parte dei soggetti ivi
    elencati   anche  ai  fini  della  progressiva  attuazione  delle
    medesime disposizioni.
      6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita'
    di  svolgere  l'attivita'  di  cui  al comma 4 e' demandata ad un
    regolamento,   adottato   dalla   Presidenza  del  Consiglio  dei
    Ministri,  su  proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
    concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, con
    il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
    giustizia  e  con il Ministro dell'interno, con cui sono altresi'
    disciplinati  i  requisiti  necessari,  le modalita' di esercizio
    dell'attivita'  medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi
    compiti  istituzionali,  e  senza  oneri  a  carico della finanza
    pubblica.