Art. 4 Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 82 e' soppresso; b) al comma 344 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma."; c) al comma 362, dopo le parole: "in conto residui" sono inserite le seguenti: "e quelle relative a residui passivi perenti"; d) il comma 540 e' soppresso.