Art. 4
           Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311

    1.  Nell'articolo  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 82 e' soppresso;
  b) al  comma  344  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Le
     predette  disposizioni,  e  quelle  contenute  nel comma 345, si
     applicano  a  decorrere  dalla  data  indicata  nel  decreto  di
     approvazione  del  modello  per  la  comunicazione  previsto dal
     presente comma.";
  c) al  comma  362, dopo le parole: "in conto residui" sono inserite
     le seguenti: "e quelle relative a residui passivi perenti";
  d) il comma 540 e' soppresso.