Art. 10. 
Ruolo  del  Centro  nazionale  per   l'informatica   nella   pubblica
                           amministrazione 
 
  1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti
dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi,  gestisce  le
risorse condivise del  SPC  e  le  strutture  operative  preposte  al
controllo  e  supervisione  delle  stesse,  per  tutte  le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2.  Il  CNIPA,  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,  cura   la
progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione  del  SPC
per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) si vedano le  note  all'articolo
          4. 
              - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme  in  materia  di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  421  si   vedano   le   note
          all'articolo 7.