Art. 10.
Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione
1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti
dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le
risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al
controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la
progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC
per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) si vedano le note all'articolo
4.
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note
all'articolo 7.