Art. 11. 
           Fornitori del Sistema pubblico di connettivita' 
 
  1. Sono istituiti  uno  o  piu'  elenchi  di  fornitori  a  livello
nazionale  e  regionale  in  attuazione  delle   finalita'   di   cui
all'articolo 6. 
  2. I fornitori che ottengono la qualificazione  SPC  ai  sensi  dei
regolamenti previsti dall'articolo 17, sono inseriti negli elenchi di
competenza nazionale o regionale,  consultabili  in  via  telematica,
esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di  cui  al
presente decreto,  e  tenuti  rispettivamente  dal  CNIPA  a  livello
nazionale e dalla  regione  di  competenza  a  livello  regionale.  I
fornitori  in  possesso  dei  suddetti  requisiti   sono   denominati
fornitori qualificati SPC. 
  3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma
1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che
abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza  nazionale  o
regionale. 
  4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC  e'
necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti: 
    a)  disponibilita'  di  adeguate  infrastrutture  e  servizi   di
comunicazioni elettroniche; 
    b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione
ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica; 
    c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
    d) possesso di  adeguati  requisiti  finanziari  e  patrimoniali,
    anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi
    qualificati. 
  5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno
inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti: 
    a) possesso dei necessari titoli abilitativi di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  per  l'ambito  territoriale  di
esercizio dell'attivita'; 
    b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella
gestione delle reti e servizi di  comunicazioni  elettroniche,  anche
sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati. 
 
          Nota all'art. 11: 
              - Per il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si
          vedano le note alle premesse.