Art. 11.
Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'
1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello
nazionale e regionale in attuazione delle finalita' di cui
all'articolo 6.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei
regolamenti previsti dall'articolo 17, sono inseriti negli elenchi di
competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica,
esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al
presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello
nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I
fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati
fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma
1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che
abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o
regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e'
necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di
comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione
ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali,
anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi
qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno
inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di
esercizio dell'attivita';
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella
gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche
sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
Nota all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si
vedano le note alle premesse.