Art. 12.
Contratti quadro
1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello
nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per
soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e
indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione, da
parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di
disponibilita' dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali
proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilita'
complessiva del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo della
concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati,
stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per
la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in
materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi
di cui all'articolo 6, con cui i fornitori si impegnano a contrarre
con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu' fornitori di cui al
comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti
al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le
amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno
facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.