Art. 12. 
                          Contratti quadro 
 
  1. Al  fine  della  realizzazione  del  SPC,  il  CNIPA  a  livello
nazionale e  le  regioni  nell'ambito  del  proprio  territorio,  per
soddisfare  esigenze  di  coordinamento,  qualificata  competenza   e
indipendenza di giudizio, nonche'  per  garantire  la  fruizione,  da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  di  elevati   livelli   di
disponibilita' dei servizi e  delle  stesse  condizioni  contrattuali
proposte dal miglior offerente, nonche'  una  maggiore  affidabilita'
complessiva del sistema, promuovendo,  altresi',  lo  sviluppo  della
concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori  qualificati,
stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza  pubblica  per
la selezione dei contraenti, nel  rispetto  delle  vigenti  norme  in
materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi
di cui all'articolo 6, con cui i fornitori si impegnano  a  contrarre
con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. 
  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu'  fornitori  di  cui  al
comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono  soggetti
al parere del CNIPA e, ove  previsto,  del  Consiglio  di  Stato.  Le
amministrazioni non ricomprese tra  quelle  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  hanno
facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo. 
 
          Nota all'art. 12: 
              - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme  in  materia  di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.