Art. 13.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria
della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le
indicazioni da esso fornite, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i piani di migrazione verso il SPC, da
attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo
contratto quadro di cui all'articolo 12, comma 1, termine di
cessazione dell'operativita' della Rete unitaria della pubblica
amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della
pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.