Art. 13. 
    Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione 
 
  1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n.  39,  aderenti  alla  Rete  unitaria
della pubblica  amministrazione,  presentano  al  CNIPA,  secondo  le
indicazioni da esso fornite, entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, i piani di migrazione verso il  SPC,  da
attuarsi entro diciotto mesi dalla data  di  approvazione  del  primo
contratto  quadro  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  termine  di
cessazione  dell'operativita'  della  Rete  unitaria  della  pubblica
amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Trascorsi trenta mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ogni riferimento normativo alla Rete unitaria  della
pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC. 
 
          Nota all'art. 13: 
              - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme  in  materia  di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.