Art. 4.
Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'
1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle
sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale,
consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'articolo 25 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la
connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi
competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa
nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi' garantita la
possibilita' di connessione al SPC delle autorita' amministrative
indipendenti.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680
(Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi
concernenti la sicurezza dello Stato):
«Art. 3 (Integrazione ed interconnessione). - 1.
L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi
per la sicurezza dello Stato avviene con criteri di
differenziazione tra l'area degli Organismi e quella delle
restanti amministrazioni di cui al decreto legislativo. E'
ammessa anche la interconnessione nell'esclusivo interesse
degli Organismi, secondo le direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi
informativi automatizzati degli Organismi deve avvenire
secondo le procedure di sicurezza previste dall'ANS per i
sistemi informatici che gestiscono informazioni
classificate.
3. L'integrazione e l'interconnessione deve in ogni
caso consentire la canalizzazione del flusso informativo
dai Servizi verso il CESIS in vista della realizzazione del
coordinamento dell'attivita' dei Servizi stessi, previsto
dall'art. 3 della legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali):
«Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione). - 1.
La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita'
giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando e' decorso il
periodo di tempo indicato nell'art. 11, comma 1, lettera
e);
b) per finalita' diverse da quelle indicate nella
notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
richieste, in conformita' alla legge, da forze di polizia,
dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art.
58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.».