Art. 4. 
         Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita' 
 
  1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio  delle
sole funzioni di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  difesa  nazionale,
consultazioni elettorali. 
  3. Ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 novembre 1994, n. 680,  nonche'  dell'articolo  25  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita  la
connessione con  il  SPC  dei  sistemi  informativi  degli  organismi
competenti per l'esercizio  delle  funzioni  di  sicurezza  e  difesa
nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino  riservatezza  e  sicurezza.  E'  altresi'  garantita   la
possibilita' di connessione al  SPC  delle  autorita'  amministrative
indipendenti. 
 
          Nota all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11  novembre  1994,  n.  680
          (Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche  con  le  esigenze  di   gestione   dei   sistemi
          concernenti la sicurezza dello Stato): 
              «Art.  3  (Integrazione  ed  interconnessione).  -   1.
          L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi
          per  la  sicurezza  dello  Stato  avviene  con  criteri  di
          differenziazione tra l'area degli Organismi e quella  delle
          restanti amministrazioni di cui al decreto legislativo.  E'
          ammessa anche la interconnessione nell'esclusivo  interesse
          degli  Organismi,  secondo  le  direttive   impartite   dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri. 
              2.  L'integrazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi
          informativi automatizzati  degli  Organismi  deve  avvenire
          secondo le procedure di sicurezza previste dall'ANS  per  i
          sistemi    informatici    che    gestiscono    informazioni
          classificate. 
              3. L'integrazione e  l'interconnessione  deve  in  ogni
          caso consentire la canalizzazione  del  flusso  informativo
          dai Servizi verso il CESIS in vista della realizzazione del
          coordinamento dell'attivita' dei Servizi  stessi,  previsto
          dall'art. 3 della legge.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali): 
              «Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione). -  1.
          La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in
          caso di  divieto  disposto  dal  Garante  o  dall'autorita'
          giudiziaria: 
                a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata
          ordinata la cancellazione,  ovvero  quando  e'  decorso  il
          periodo di tempo indicato nell'art. 11,  comma  1,  lettera
          e); 
                b) per finalita' diverse  da  quelle  indicate  nella
          notificazione del trattamento, ove prescritta. 
              2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
          richieste, in conformita' alla legge, da forze di  polizia,
          dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione  e
          sicurezza o da altri soggetti pubblici ai  sensi  dell'art.
          58, comma 2, per finalita' di difesa o di  sicurezza  dello
          Stato o  di  prevenzione,  accertamento  o  repressione  di
          reati.».