Art. 5. 
Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico  di
                            connettivita' 
 
  1.  Gli  scambi  di  documenti   informatici   tra   le   pubbliche
amministrazioni nell'ambito del SPC,  avvengono  nel  rispetto  delle
procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di
procedimenti amministrativi e costituiscono invio documentale  valido
ad ogni effetto di legge se  realizzate  nel  rispetto  delle  regole
tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 16.