Art. 5.
Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di
connettivita'
1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche
amministrazioni nell'ambito del SPC, avvengono nel rispetto delle
procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di
procedimenti amministrativi e costituiscono invio documentale valido
ad ogni effetto di legge se realizzate nel rispetto delle regole
tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 16.