Art. 7.
Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di
connettivita'
1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia
funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi,
soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le
altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 16.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di
cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi
informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello
stesso decreto legislativo.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421:
«1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici
non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini
del decreto medesimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito
delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di
specifiche competenze ed esperienze professionali, un
dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica
non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente
inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi
automatizzati.».