Art. 7. 
Compiti delle  pubbliche  amministrazioni  nel  Sistema  pubblico  di
                            connettivita' 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito  della  loro  autonomia
funzionale e gestionale adottano nella progettazione e  gestione  dei
propri sistemi informativi, ivi inclusi  gli  aspetti  organizzativi,
soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le
altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole  tecniche  di  cui
all'articolo 16. 
  2. Per le amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  le  responsabilita'  di
cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei  sistemi
informativi automatizzati, di cui all'articolo  10,  comma  1,  dello
stesso decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme  in  materia  di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421: 
              «1. Le disposizioni del presente  decreto  disciplinano
          la progettazione, lo sviluppo e  la  gestione  dei  sistemi
          informativi  automatizzati  delle   amministrazioni   dello
          Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici
          non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini
          del decreto medesimo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  1,  del
          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  (Norme  in
          materia  di   sistemi   informativi   automatizzati   delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.  2,  comma  1,
          lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente  decreto,  ogni  amministrazione,  nell'ambito
          delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di
          specifiche  competenze  ed  esperienze  professionali,   un
          dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale  qualifica
          non sia prevista, un dirigente di qualifica  immediatamente
          inferiore, quale responsabile  per  i  sistemi  informativi
          automatizzati.».