Art. 8. 
 Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita' 
 
  1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito
denominata: «Commissione», preposta  agli  indirizzi  strategici  del
SPC. 
  2. La Commissione: 
    a) assicura il raccordo tra  le  amministrazioni  pubbliche,  nel
rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse; 
    b)  approva  le  linee  guida,  le  modalita'  operative   e   di
funzionamento  dei  servizi  e  delle  procedure  per  realizzare  la
cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni; 
    c)   promuove   l'evoluzione   del   modello   organizzativo    e
dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle
esigenze  delle  pubbliche  amministrazioni  e   delle   opportunita'
derivanti dalla evoluzione delle tecnologie; 
    d)  promuove  la  cooperazione  applicativa  fra   le   pubbliche
amministrazioni,  nel  rispetto  delle   regole   tecniche   di   cui
all'articolo 16; 
    e) definisce i criteri e ne  verifica  l'applicazione  in  merito
alla  iscrizione,  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  dei
fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 11; 
    f) dispone la  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  dei
fornitori qualificati di cui all'articolo 11; 
    g) verifica la qualita' e la sicurezza dei  servizi  erogati  dai
fornitori qualificati del SPC; 
    h) promuove il recepimento degli standard necessari  a  garantire
la  connettivita',  l'interoperabilita'  di  base  e   avanzata,   la
cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema. 
  3. Le  decisioni  della  Commissione  sono  assunte  a  maggioranza
semplice o qualificata dei componenti in relazione  all'argomento  in
esame. La Commissione a tale fine elabora, entro  tre  mesi  dal  suo
insediamento, un regolamento interno  da  approvare  con  maggioranza
qualificata dei suoi componenti.