Art. 8.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'
1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito
denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del
SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalita' operative e di
funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la
cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e
dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle
esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita'
derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 16;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito
alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei
fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 11;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei
fornitori qualificati di cui all'articolo 11;
g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi erogati dai
fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire
la connettivita', l'interoperabilita' di base e avanzata, la
cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza
semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in
esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo
insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza
qualificata dei suoi componenti.