Art. 9. 
Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema  pubblico
                          di connettivita' 
 
  1. La Commissione e'  formata  da  tredici  componenti  incluso  il
Presidente di cui al  comma  2,  scelti  tra  persone  di  comprovata
professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sei  in  rappresentanza  delle
amministrazioni  statali  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie
ed i restanti sei su designazione della Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando
esamina  questioni  di  interesse  della  rete  internazionale  della
pubblica  amministrazione,  la  Commissione  e'   integrata   da   un
rappresentante del Ministero degli affari esteri. 
  2. Il Presidente  del  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione, e' componente  di  diritto  e  presiede  la
Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica
per un biennio e l'incarico e' rinnovabile. 
  3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce  almeno
quattro volte l'anno. 
  4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e  la
partecipazione alle riunioni della  Commissione  non  danno  luogo  a
compensi e gli eventuali  oneri  di  missione  sono  a  carico  delle
amministrazioni di appartenenza. 
  5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale  del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di
seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di  specifiche  convenzioni,
di organismi interregionali e territoriali. 
  6. La Commissione puo' avvalersi, senza alcun  aggravio  di  spesa,
della  consulenza  di  uno  o  piu'  organismi  di  consultazione   e
cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC,  in
relazione all'evoluzione delle tecnologie  dell'informatica  e  della
comunicazione, la Commissione puo' avvalersi di consulenti di  chiara
fama ed esperienza in  numero  non  superiore  a  cinque  secondo  le
modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 17. I relativi
costi sono a carico del CNIPA. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c),
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e  dei  comuni,  con  la  Conferenza  Stato-
          citta' ed autonomie locali): 
              «2. La Conferenza unificata e' comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) (Omissis); 
                b) (Omissis); 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune;».