Art. 9.
Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico
di connettivita'
1. La Commissione e' formata da tredici componenti incluso il
Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata
professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sei in rappresentanza delle
amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
ed i restanti sei su designazione della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando
esamina questioni di interesse della rete internazionale della
pubblica amministrazione, la Commissione e' integrata da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, e' componente di diritto e presiede la
Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica
per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno
quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la
partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a
compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di
seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni,
di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione puo' avvalersi, senza alcun aggravio di spesa,
della consulenza di uno o piu' organismi di consultazione e
cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in
relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della
comunicazione, la Commissione puo' avvalersi di consulenti di chiara
fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le
modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 17. I relativi
costi sono a carico del CNIPA.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-
citta' ed autonomie locali):
«2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;».