ART. 10. (Inizio del procedimento). 1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonche' della facolta' di acconsentire alla propria consegna all'autorita' giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della liberta' personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa e' stata disposta. 2. Della data fissata per il compimento delle attivita' di cui al comma 1 e' dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima. 3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 e' data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorita' consolare. 4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto e' comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 97 e 702 del codice di procedura penale: «Art. 97 (Difensore di ufficio). - 1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio. 2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di Corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'. 3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2. 4. Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2. 5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e puo' essere sostituito solo per giustificato motivo. 6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.». «Art. 702 (Intervento dello Stato richiedente). - 1. A condizione di reciprocita', lo Stato richiedente ha la facolta' di intervenire nel procedimento davanti alla Corte di appello e alla Corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorita' giudiziaria italiana.».