ART. 10. 
                     (Inizio del procedimento). 
 
   1.  Entro  cinque  giorni  dall'esecuzione  delle  misure  di  cui
all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a
norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di
difensore di fiducia, il presidente della  corte  di  appello,  o  il
magistrato delegato, procede a sentire  la  persona  sottoposta  alla
misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta,
del contenuto del mandato d'arresto  europeo  e  della  procedura  di
esecuzione, nonche'  della  facolta'  di  acconsentire  alla  propria
consegna all'autorita' giudiziaria richiedente  e  di  rinunciare  al
beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento  penale,  di
non essere condannata o altrimenti privata della  liberta'  personale
per reati anteriori alla consegna diversi  da  quello  per  il  quale
questa e' stata disposta. 
   2. Della data fissata per il compimento delle attivita' di cui  al
comma 1 e' dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima. 
   3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 e' data comunicazione,  a
richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si  tratta
di straniero, alla competente autorita' consolare. 
   4. Il presidente della corte di appello, o il  magistrato  da  lui
delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio  per  la
decisione entro il termine  di  venti  giorni  dall'esecuzione  della
misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito  del  mandato
d'arresto europeo e della documentazione di cui  all'articolo  6.  Il
decreto e' comunicato  al  procuratore  generale  e  notificato  alla
persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto  giorni
prima dell'udienza. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  702
del codice di procedura penale. 
 
          Nota all'art. 10:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 97 e 702 del
          codice di procedura penale:
              «Art.  97  (Difensore  di ufficio). - 1. L'imputato che
          non  ha  nominato  un  difensore di fiducia o ne e' rimasto
          privo e' assistito da un difensore di ufficio.
              2.  I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto
          di   Corte   d'appello,   mediante   un   apposito  ufficio
          centralizzato,  al  fine  di garantire l'effettivita' della
          difesa  d'ufficio,  predispongono gli elenchi dei difensori
          che  a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia
          giudiziaria  sono indicati ai fini della nomina. I consigli
          dell'ordine  fissano  i criteri per la nomina dei difensori
          sulla  base  delle competenze specifiche, della prossimita'
          alla sede del procedimento e della reperibilita'.
              3.  Il  giudice,  il  pubblico  ministero  e la polizia
          giudiziaria,  se  devono  compiere  un atto per il quale e'
          prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta
          alle  indagini  o  l'imputato  ne  sono privi, danno avviso
          dell'atto  al  difensore  il  cui  nominativo e' comunicato
          dall'ufficio di cui al comma 2.
              4.  Quando  e'  richiesta  la  presenza del difensore e
          quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2
          e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato
          la  difesa,  il  giudice  designa  come  sostituto un altro
          difensore   immediatamente   reperibile  per  il  quale  si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 102. Il pubblico
          ministero   e   la   polizia  giudiziaria,  nelle  medesime
          circostanze,  richiedono un altro nominativo all'ufficio di
          cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione
          di  un  altro  difensore  immediatamente reperibile, previa
          adozione  di  un  provvedimento  motivato  che  indichi  le
          ragioni  dell'urgenza.  Nel  corso del giudizio puo' essere
          nominato  sostituto  solo un difensore iscritto nell'elenco
          di cui al comma 2.
              5.  Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il
          patrocinio  e  puo' essere sostituito solo per giustificato
          motivo.
              6.  Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se
          viene nominato un difensore di fiducia.».
              «Art.  702 (Intervento dello Stato richiedente). - 1. A
          condizione  di  reciprocita',  lo  Stato  richiedente ha la
          facolta' di intervenire nel procedimento davanti alla Corte
          di   appello   e   alla   Corte   di  cassazione  facendosi
          rappresentare   da  un  avvocato  abilitato  al  patrocinio
          davanti all'autorita' giudiziaria italiana.».