ART. 12. 
(Adempimenti conseguenti  all'arresto  ad  iniziativa  della  polizia
                            giudiziaria). 
 
   1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto
ai sensi dell'articolo 11 informa la  persona,  in  una  lingua  alla
stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo  contenuto,  della
possibilita' di  acconsentire  alla  propria  consegna  all'autorita'
giudiziaria emittente e la avverte  della  facolta'  di  nominare  un
difensore di  fiducia  e  del  diritto  di  essere  assistita  da  un
interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda  a  nominare  un
difensore,  la   polizia   giudiziaria   procede   immediatamente   a
individuare un difensore di ufficio ai  sensi  dell'articolo  97  del
codice di procedura penale. 
   2. La  polizia  giudiziaria  provvede  a  dare  tempestivo  avviso
dell'arresto al difensore. 
   3. Il verbale di arresto da'  atto,  a  pena  di  nullita',  degli
adempimenti indicati ai commi  1  e  2,  nonche'  degli  accertamenti
effettuati sulla identificazione dell'arrestato. 
   4. All'attuazione  del  presente  articolo  si  provvede  mediante
l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia. 
 
          Nota all'art. 12: 
              - Per il testo dell'art. 97  del  codice  di  procedura
          penale vedi note all'art. 10.