ART. 13. 
                            (Convalida). 
 
   1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale  di  arresto,
il presidente della corte di appello o un magistrato della  corte  da
lui delegato, informato il procuratore  generale,  provvede,  in  una
lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza  di  un
interprete, a sentire la persona arrestata  con  la  presenza  di  un
difensore di ufficio nominato in mancanza di  difensore  di  fiducia.
Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta  in  localita'
diversa da quella in cui l'arresto e' stato eseguito,  il  presidente
della corte di appello puo'  delegare  per  gli  adempimenti  di  cui
all'articolo  10  il  presidente   del   tribunale   territorialmente
competente,  ferma  restando  la  sua   competenza   in   ordine   ai
provvedimenti di cui al comma 2. 
   2. Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito per  errore
di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della
corte di appello, o  il  magistrato  della  corte  da  lui  delegato,
dispone con decreto motivato che il fermato sia posto  immediatamente
in  liberta'.  Fuori  da  tale  caso,  si  procede   alla   convalida
dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli  articoli  9  e
10. 
   3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte  di  appello
ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di  dieci  giorni
non perviene il mandato d'arresto europeo  o  la  segnalazione  della
persona nel SIS effettuata dall'autorita' competente. La segnalazione
equivale al mandato d'arresto purche' contenga le indicazioni di  cui
all'articolo 6.