ART. 14. 
                      (Consenso alla consegna). 
 
   1. Quando procede a  sentire  la  persona  della  quale  e'  stata
richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10,  comma  1,  e  13,
comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza
del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle
modalita' con cui e' stato prestato si da' atto in apposito verbale. 
   2. Il consenso puo' essere espresso anche successivamente mediante
dichiarazione indirizzata al direttore della  casa  di  reclusione  e
dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente  della  corte  di
appello, anche a mezzo telefax, ovvero  con  dichiarazione  resa  nel
corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla  conclusione  della
discussione. 
   3.  Il  consenso  e'  irrevocabile.  La   persona   arrestata   e'
preventivamente informata della irrevocabilita' del consenso e  della
rinuncia. 
   4. Nel caso che il consenso sia  stato  validamente  espresso,  la
corte di appello provvede  con  ordinanza  emessa  senza  ritardo  e,
comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla  richiesta  di
esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il  difensore
e, se comparsa, la persona richiesta in consegna. 
   5. L'ordinanza emessa dal presidente della  corte  di  appello  ai
sensi del comma 4 e' depositata tempestivamente in cancelleria e  del
deposito e' dato avviso al difensore  e  alla  persona  richiesta  in
consegna nonche' al procuratore generale. Le parti hanno  diritto  di
ottenerne copia.