ART. 14. (Consenso alla consegna). 1. Quando procede a sentire la persona della quale e' stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalita' con cui e' stato prestato si da' atto in apposito verbale. 2. Il consenso puo' essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione. 3. Il consenso e' irrevocabile. La persona arrestata e' preventivamente informata della irrevocabilita' del consenso e della rinuncia. 4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna. 5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 e' depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito e' dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonche' al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.