ART. 15. 
        (Provvedimenti provvisori in attesa della decisione). 
 
   1. Se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso nel corso di un
procedimento  penale,  il  presidente  della  corte  di  appello,  su
richiesta  dell'autorita'  giudiziaria  emittente  e   al   fine   di
consentire le indagini  urgenti  dalla  stessa  ritenute  necessarie,
autorizza  l'interrogatorio  della  persona  richiesta  in  consegna,
ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato  membro  di
emissione. 
   2.  Quando  concede  l'autorizzazione   all'interrogatorio   della
persona richiesta in consegna, il presidente della corte  di  appello
informa il Ministro della giustizia per la  tempestiva  comunicazione
all'autorita' giudiziaria richiedente e per  ogni  necessaria  intesa
anche in ordine alla data di assunzione  dell'atto.  L'interrogatorio
e' effettuato da un magistrato della corte di appello  designato  dal
presidente, con l'assistenza della  persona  eventualmente  designata
dall'autorita' richiedente in  conformita'  alla  legge  dello  Stato
membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario.  Sono
osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio  dagli
articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di  procedura  penale.
Dell'interrogatorio e' redatto verbale. 
   3.  Quando  dispone  il  trasferimento  temporaneo  della  persona
richiesta in consegna, il presidente della corte di  appello  informa
il  Ministro  della  giustizia  per   la   tempestiva   comunicazione
all'autorita' giudiziaria richiedente anche ai fini delle  necessarie
intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento.  Si
tiene in ogni caso conto della necessita' che la  persona  sia  fatta
rientrare in modo da potere partecipare alle  udienze  relative  alla
procedura di esecuzione del mandato d'arresto. 
 
          Nota all'art. 15:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 64, 65, 66 e 294
          del codice di procedura penale:
              «Art.  64  (Regole generali per l'interrogatorio). - 1.
          La  persona  sottoposta alle indagini, anche se in stato di
          custodia   cautelare   o   se  detenuta  per  altra  causa,
          interviene  libera  all'interrogatorio,  salve  le  cautele
          necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
              2.  Non  possono  essere  utilizzati,  neppure  con  il
          consenso  della  persona  interrogata,  metodi  o  tecniche
          idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad
          alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti.
              3.  Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona
          deve essere avvertita che:
                a) le   sue   dichiarazioni  potranno  sempre  essere
          utilizzate nei suoi confronti;
                b) salvo  quanto  disposto  dall'art. 66, comma 1, ha
          facolta'  di  non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque
          il procedimento seguira' il suo corso;
                c) se  rendera' dichiarazioni su fatti che concernono
          la  responsabilita'  di  altri, assumera', in ordine a tali
          fatti,  l'ufficio  di  testimone, salve le incompatibilita'
          previste  dall'art.  197  e  le  garanzie  di  cui all'art.
          197-bis.
              3-bis.  L'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui al
          comma   3,   lettere  a)  e  b),  rende  inutilizzabili  le
          dichiarazioni  rese  dalla persona interrogata. In mancanza
          dell'avvertimento  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  le
          dichiarazioni  eventualmente rese dalla persona interrogata
          su  fatti  che  concernono  la responsabilita' di altri non
          sono   utilizzabili   nei   loro  confronti  e  la  persona
          interrogata  non  potra' assumere, in ordine a detti fatti,
          l'ufficio di testimone.».
              «Art.  65 (Interrogatorio nel merito). - 1. L'autorita'
          giudiziaria  contesta alla persona sottoposta alle indagini
          in forma chiara e precisa il fatto che le e' attribuito, le
          rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e,
          se  non  puo' derivarne pregiudizio per le indagini, gliene
          comunica le fonti.
              2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene
          utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.
              3.  Se  la  persona  rifiuta di rispondere, ne e' fatta
          menzione  nel verbale. Nel verbale e' fatta anche menzione,
          quando  occorre,  dei connotati fisici e di eventuali segni
          particolari della persona.».
              «Art.    66    (Verifica    dell'identita'    personale
          dell'imputato).  -  1.  Nel  primo  atto  cui  e'  presente
          l'imputato,  l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare
          le   proprie   generalita'  e  quant'altro  puo'  valere  a
          identificarlo,  ammonendolo  circa  le  conseguenze  cui si
          espone  chi  si rifiuta di dare le proprie generalita' o le
          da' false.
              2.  L'impossibilita'  di attribuire all'imputato le sue
          esatte  generalita'  non  pregiudica il compimento di alcun
          atto  da  parte dell'autorita' procedente, quando sia certa
          l'identita' fisica della persona.
              3.  Le erronee generalita' attribuite all'imputato sono
          rettificate nelle forme previste dall'art. 130.».
              «Art.  294  (Interrogatorio  della persona sottoposta a
          misura cautelare personale). - 1. Fino alla dihiarazione di
          apertura  del  dibattimento,  il  giudice  che ha deciso in
          ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
          proceduto  nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto
          o    del    fermo   di   indiziato   di   delitto   procede
          all'interrogatorio  della  persona  in  stato  di  custodia
          cautelare  in  carcere  immediatamente e comunque non oltre
          cinque  giorni  dall'inizio dell'esecuzione della custodia,
          salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
              1-bis.  Se  la  persona  e'  sottoposta ad altra misura
          cautelare,     sia     coercitiva     che     interdittiva,
          l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
          esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
              1-ter.  L'interrogatorio  della  persona  in  stato  di
          custodia  cautelare  deve  avvenire  entro  il  termine  di
          quarantotto  ore  se  il  pubblico  ministero ne fa istanza
          nella richiesta di custodia cautelare.
              2.  Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da'
          atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio
          decorre  nuovamente  dalla  data  in  cui il giudice riceve
          comunicazione  della cessazione dell'impedimento o comunque
          accerta la cessazione dello stesso.
              3.  Mediante  l'interrogatorio  il  giudice  valuta  se
          permangono  le  condizioni  di applicabilita' e le esigenze
          cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
          ricorrono  le  condizioni, provvede, a norma dell'art. 299,
          alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
              4.   Ai   fini   di   quanto   previsto  dal  comma  3,
          l'interrogatorio  e'  condotto dal giudice con le modalita'
          indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
          difensore,   che   ha   obbligo  di  intervenire,  e'  dato
          tempestivo avviso del compimento dell'atto.
              4-bis.  Quando  la  misura  cautelare e' stata disposta
          dalla  Corte  di assise o dal tribunale, all'interrogatorio
          procede  il presidente del collegio o uno dei componenti da
          lui delegato.
              5.    Per   gli   interrogatori   da   assumere   nella
          circoscrizione   di   altro  tribunale,  il  giudice  o  il
          presidente,  nel  caso  di  organo  collegiale, qualora non
          ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per
          le indagini preliminari del luogo.
              6.  L'interrogatorio della persona in stato di custodia
          cautelare   da   parte  del  pubblico  ministero  non  puo'
          precedere l'interrogatorio del giudice.