ART. 15. (Provvedimenti provvisori in attesa della decisione). 1. Se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorita' giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione. 2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio e' effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorita' richiedente in conformita' alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio e' redatto verbale. 3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessita' che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 64, 65, 66 e 294 del codice di procedura penale: «Art. 64 (Regole generali per l'interrogatorio). - 1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. 2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti. 3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, ha facolta' di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguira' il suo corso; c) se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilita' di altri, assumera', in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilita' previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197-bis. 3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilita' di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.». «Art. 65 (Interrogatorio nel merito). - 1. L'autorita' giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le e' attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non puo' derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. 2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande. 3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne e' fatta menzione nel verbale. Nel verbale e' fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.». «Art. 66 (Verifica dell'identita' personale dell'imputato). - 1. Nel primo atto cui e' presente l'imputato, l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalita' e quant'altro puo' valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalita' o le da' false. 2. L'impossibilita' di attribuire all'imputato le sue esatte generalita' non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorita' procedente, quando sia certa l'identita' fisica della persona. 3. Le erronee generalita' attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'art. 130.». «Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale). - 1. Fino alla dihiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da' atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita' indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. 4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta dalla Corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo' precedere l'interrogatorio del giudice.