ART. 16. 
             (Informazioni e accertamenti integrativi). 
 
   1. Qualora la corte di appello non  ritenga  sufficienti  ai  fini
della decisione la documentazione e le informazioni  trasmesse  dallo
Stato membro di emissione, puo' richiedere allo stesso,  direttamente
o per il  tramite  del  Ministro  della  giustizia,  le  informazioni
integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce  un  termine  per  la
ricezione di quanto richiesto, non  superiore  a  trenta  giorni.  Se
l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non da' corso
alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6. 
   2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puo'
disporre altresi' ogni ulteriore accertamento che ritiene  necessario
al fine della decisione.