ART. 17. 
             (Decisione sulla richiesta di esecuzione). 
 
   1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14,  la  corte  di  appello
decide con sentenza  in  camera  di  consiglio  sull'esistenza  delle
condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il
procuratore  generale,  il  difensore,  e,  se  compare,  la  persona
richiesta in consegna, nonche', se presente, il rappresentante  dello
Stato richiedente. 
   2. La decisione deve essere emessa entro il  termine  di  sessanta
giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli  9
e  13.  Ove,   per   cause   di   forza   maggiore,   sia   ravvisata
l'impossibilita' di rispettare tali termini il presidente della corte
di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne da'
comunicazione allo Stato richiedente, anche  tramite  l'Eurojust.  In
questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni. 
   3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una  immunita'
riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per  la  decisione
comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui  la  corte
di appello e' stata informata del fatto  che  l'immunita'  non  opera
piu'. Se la decisione sulla esclusione dell'immunita'  compete  a  un
organo dello  Stato  italiano,  la  corte  provvede  a  inoltrare  la
richiesta. 
   4. In assenza di cause ostative  la  corte  di  appello  pronuncia
sentenza con cui dispone  la  consegna  della  persona  ricercata  se
sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza
irrevocabile di condanna. 
   5. Quando la decisione e' contraria alla  consegna,  la  corte  di
appello con la sentenza revoca  immediatamente  le  misure  cautelari
applicate. 
   6. Della sentenza e' data, al termine della camera  di  consiglio,
immediata lettura. La lettura equivale a  notificazione  alle  parti,
anche se non presenti,  che  hanno  diritto  ad  ottenere  copia  del
provvedimento. 
   7.  La  sentenza  e'  immediatamente  comunicata,  anche  a  mezzo
telefax, al Ministro della giustizia, che provvede  ad  informare  le
competenti autorita' dello Stato membro  di  emissione  ed  altresi',
quando  la  decisione  e'  di  accoglimento,  il  Servizio   per   la
cooperazione internazionale di polizia.