ART. 18.
                      (Rifiuto della consegna).

  1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
   a)  se  vi  sono  motivi  oggettivi  per  ritenere  che il mandato
d'arresto  europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente o
di  punire  una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della
sua  religione,  della  sua  origine  etnica, della sua nazionalita',
della  sua  lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze
sessuali  oppure  che  la  posizione  di tale persona possa risultare
pregiudicata per uno di tali motivi;
   b)  se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la
legge italiana, puo' validamente disporne;
   c)  se  per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un
diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso
fortuito o forza maggiore;
   d)  se  il fatto e' manifestazione della liberta' di associazione,
della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
   e)  se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede
i limiti massimi della carcerazione preventiva;
   f)  se  il  mandato  d'arresto  europeo  ha  per  oggetto un reato
politico,  fatte  salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della
Convenzione   internazionale   per  la  repressione  degli  attentati
terroristici  mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea
generale  delle  Nazioni  Unite  a New York il 15 dicembre 1997, resa
esecutiva  dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della
Convenzione  europea  per  la  repressione  del  terrorismo,  fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre
1985,  n.  719;  dall'articolo  unico  della  legge costituzionale 21
giugno 1967, n. 1;
   g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del
mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo
condotto  nel  rispetto  dei  diritti  minimi  dell'accusato previsti
dall'articolo  6  della  Convenzione  per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950,   resa   esecutiva  dalla  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e
dall'articolo  2  del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a
Strasburgo  il  22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile
1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione
in materia penale;
   h)  se  sussiste  un serio pericolo che la persona ricercata venga
sottoposta  alla  pena  di  morte,  alla  tortura  o  ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti;
   i)  se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore
di  anni  14  al  momento  della  commissione del reato, ovvero se la
persona  oggetto  del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18
quando  il  reato per cui si procede e' punito con una pena inferiore
nel  massimo  a  nove  anni,  o  quando la restrizione della liberta'
personale  risulta  incompatibile con i processi educativi in atto, o
quando  l'ordinamento  dello  Stato  membro  di emissione non prevede
differenze  di  trattamento  carcerario tra il minore di anni 18 e il
soggetto  maggiorenne  o quando, effettuati i necessari accertamenti,
il  soggetto  risulti  comunque  non  imputabile  o,  infine,  quando
nell'ordinamento  dello  Stato  membro  di  emissione non e' previsto
l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere;
   l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto
per   amnistia   ai  sensi  della  legge  italiana,  ove  vi  sia  la
giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
   m)  se  risulta  che  la  persona ricercata e' stata giudicata con
sentenza  irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri
dell'Unione  europea  purche', in caso di condanna, la pena sia stata
gia'  eseguita  ovvero  sia  in corso di esecuzione, ovvero non possa
piu'  essere  eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha
emesso la condanna;
   n)  se  i  fatti per i quali il mandato d'arresto europeo e' stato
emesso  potevano  essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata
la prescrizione del reato o della pena;
   o)  se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto
europeo,  nei  confronti  della  persona  ricercata,  e'  in corso un
procedimento  penale  in  Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato
d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di
condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
   p)  se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge
italiana  sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo
territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che
sono  stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di
emissione,  se la legge italiana non consente l'azione penale per gli
stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
   q)  se  e'  stata  pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434
del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
   r)  se  il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della
esecuzione  di  una pena o di una misura di sicurezza privative della
liberta'  personale,  qualora  la  persona  ricercata  sia  cittadino
italiano,  sempre  che  la  corte di appello disponga che tale pena o
misura  di  sicurezza  sia  eseguita  in  Italia conformemente al suo
diritto interno;
   s)  se  la  persona  richiesta  in consegna e' una donna incinta o
madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo
che,  trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un
procedimento,  le  esigenze  cautelari poste a base del provvedimento
restrittivo   dell'autorita'   giudiziaria   emittente  risultino  di
eccezionale gravita';
   t)  se  il  provvedimento  cautelare  in  base al quale il mandato
d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione;
   u)  se  la  persona  richiesta  in consegna beneficia per la legge
italiana  di  immunita'  che  limitano l'esercizio o il proseguimento
dell'azione penale;
   v)  se  la  sentenza  per  la cui esecuzione e' stata domandata la
consegna  contiene  disposizioni  contrarie  ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano.
 
          Note all'art. 18:
              -  La  legge 14 febbraio 2003, n. 34 reca: (Ratifica ed
          esecuzione   della   Convenzione   internazionale   per  la
          repressione  degli attentati terroristici mediante utilizzo
          di   esplosivo,   adottata  dall'Assemblea  generale  delle
          Nazioni  Unite  a  New York il 15 dicembre 1997, e norme di
          adeguamento  dell'ordinamento  interno)  ed  e'  pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale  dell'11 marzo  2003,  n.  58,
          supplemento ordinario.
              -  La legge 26 novembre 1985, n. 719 reca: (Ratifica ed
          esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta
          alla  firma  a Strasburgo il 27 gennaio 1977) e' pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1985, n. 292, del
          supplemento ordinario.
              -  Si  riporta il testo dell'articolo unico della legge
          costituzionale  21 giugno  1967,  n.  1 (Estradizione per i
          delitti di genocidio).
              «Articolo  unico.  -  L'ultimo  comma  dell'art.  10  e
          l'ultimo  comma  dell'art.  26  della  Costituzione  non si
          applicano ai delitti di genocidio.».
              -  Per il titolo della legge 4 agosto 1955, n. 848 vedi
          nota all'art. 2.
              -  La  legge  9 aprile  1990,  n. 98 reca: (Ratifica ed
          esecuzione  del  protocollo  n.  7  alla convenzione per la
          salvaguardia   dei   diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
          fondamentali,  concernente  l'estensione  della  lista  dei
          diritti   civili  e  politici,  adottato  a  Strasburgo  il
          22 novembre 1984) ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 2 maggio 1990, n. 100, supplemento ordinario.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  434 del codice di
          procedura penale:
              «Art.  434  (Casi di revoca). - 1. Se dopo la pronuncia
          di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si
          scoprono  nuove  fonti di prova che, da sole o unitamente a
          quelle  gia'  acquisite,  possono  determinare  il rinvio a
          giudizio,  il  giudice  per  le  indagini  preliminari,  su
          richiesta  del  pubblico ministero, dispone la revoca della
          sentenza.».