ART. 20.
                (Concorso di richieste di consegna).

   1.  Quando  due  o  piu'  Stati  membri  hanno  emesso  un mandato
d'arresto  europeo  nei  confronti  della stessa persona, la corte di
appello  decide  quale  dei  mandati  d'arresto deve essere eseguito,
tenuto  conto  di  ogni  rilevante  elemento  di  valutazione  e,  in
particolare,  della  gravita'  dei  reati  per i quali i mandati sono
stati  emessi,  del  luogo in cui i reati sono stati commessi e delle
date  di  emissione  dei  mandati d'arresto e considerando, in questo
contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento
penale  ovvero  per  l'esecuzione  di  una pena o misura di sicurezza
privative della liberta' personale.
   2.  Ai  fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello
puo'  disporre  ogni  necessario  accertamento nonche' richiedere una
consulenza all'Eurojust.
   3.  Quando,  nei confronti della stessa persona, sono stati emessi
un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte
di  uno  Stato  terzo,  la corte di appello competente per il mandato
d'arresto,  sentito  il  Ministro  della giustizia, decide se va data
precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione
tenendo  conto della gravita' dei fatti, dell'ordine di presentazione
delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.