ART. 23. 
                      (Consegna della persona. 
                    Sospensione della consegna). 
 
   1. La persona richiesta in consegna deve  essere  consegnata  allo
Stato  membro  di  emissione  entro  dieci  giorni   dalla   sentenza
irrevocabile con cui e' data esecuzione al mandato d'arresto  europeo
ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma  4,  nei  modi  e
secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro  della
giustizia. 
   2. Quando ricorrono cause di forza  maggiore  che  impediscono  la
consegna entro il termine previsto nel comma 1, il  presidente  della
corte  di  appello,  o  il  magistrato  da  lui   delegato,   sospesa
l'esecuzione del provvedimento, ne  da'  immediata  comunicazione  al
Ministro della giustizia, che informa l'autorita' dello Stato  membro
di emissione. 
   3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere
che la consegna metterebbe in pericolo la  vita  o  la  salute  della
persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, puo'  con  decreto  motivato  sospendere  l'esecuzione  del
provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al  Ministro
della giustizia. 
   4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno  la  ragione  della
sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da
lui  delegato,  da'  tempestiva  comunicazione  al   Ministro   della
giustizia  che  concorda  con  l'autorita'  dello  Stato  membro   di
emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di  cui
al comma 1 decorre dalla nuova data concordata. 
   5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1  e  4,  la
custodia cautelare perde efficacia e il  presidente  della  corte  di
appello, o il magistrato da  lui  delegato,  dispone  la  liberazione
dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilita' della consegna  non  sia
imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi  sino
alla cessazione dell'impedimento. 
   6.  All'atto  della  consegna,  la  corte  di  appello   trasmette
all'autorita' giudiziaria  emittente  le  informazioni  occorrenti  a
consentire la  deduzione  del  periodo  di  custodia  preventivamente
sofferto in esecuzione del mandato  d'arresto  europeo  dalla  durata
complessiva della detenzione conseguente alla eventuale  sentenza  di
condanna ovvero per la  determinazione  della  durata  massima  della
custodia cautelare.