ART. 24. 
           (Rinvio della consegna o consegna temporanea). 
 
   1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto
europeo la corte di appello  puo'  disporre  che  la  consegna  della
persona venga rinviata per consentire  che  la  stessa  possa  essere
sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi  la
pena alla quale sia stata condannata  per  reato  diverso  da  quello
oggetto del mandato d'arresto. 
   2. Nel caso  di  cui  al  comma  1,  su  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria emittente,  la  corte  di  appello,  sentita  l'autorita'
giudiziaria competente per il procedimento  penale  in  corso  o  per
l'esecuzione  della  sentenza   di   condanna,   puo'   disporre   il
trasferimento temporaneo della persona  richiesta  in  consegna  alle
condizioni concordate.