ART. 25. (Divieto di consegna o di estradizione successiva). 1. La consegna della persona e' subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto ne' estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale. 2. Ove richiesta dall'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso e' richiesto da' luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento. 3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non e' applicabile: a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilita' di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e' stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno; b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro; c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialita' ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.
Nota all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 711 del codice di procedura penale: «Art. 711 (Riestradizione). - 1. Le disposizioni dell'art. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona e' stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.».