ART. 25.
         (Divieto di consegna o di estradizione successiva).

   1. La consegna della persona e' subordinata alla condizione che la
stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un
mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna
medesima  senza  l'assenso  della  corte  di  appello che ha disposto
l'esecuzione  del  mandato  d'arresto  ne'  estradata verso uno Stato
terzo  senza  l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma
delle   convenzioni   internazionali   in   vigore  per  lo  Stato  e
dell'articolo 711 del codice di procedura penale.
   2. Ove richiesta dall'autorita' giudiziaria competente dello Stato
membro  di  emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso
alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per
cui  l'assenso  e'  richiesto  da'  luogo  a  consegna  a norma della
presente  legge.  Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi
di  cui  all'articolo  6,  la  corte  di  appello  decide, sentito il
procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
   3.  La  condizione  di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un
altro Stato membro non e' applicabile:
   a)  quando  la persona, pur avendo avuto la possibilita' di farlo,
non  ha  lasciato  il  territorio  dello  Stato  al  quale  e'  stata
consegnata   entro   quarantacinque   giorni   successivi   alla  sua
scarcerazione  definitiva  ovvero,  dopo averlo lasciato, vi ha fatto
ritorno;
   b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti
all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione,
e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
   c)  quando  la  persona  richiesta  in  consegna non beneficia del
principio  di specialita' ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere
a), e) ed f), e comma 3.
 
          Nota all'art. 25:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  711 del codice di
          procedura penale:
              «Art.   711  (Riestradizione).  -  1.  Le  disposizioni
          dell'art.  710  si applicano anche nel caso in cui lo Stato
          al quale la persona e' stata consegnata domanda il consenso
          alla  riestradizione  della  stessa  persona verso un altro
          Stato.».