ART. 26. 
                     (Principio di specialita'). 
 
 
  1. La consegna e' sempre subordinata alla condizione  che,  per  un
fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale e' stata
concessa, la persona non venga sottoposta a un  procedimento  penale,
ne' privata della liberta' personale in esecuzione di una pena  o  di
una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra  misura
privativa della liberta' personale. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando: 
    a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilita', non ha
lasciato il territorio dello  Stato  al  quale  e'  stato  consegnato
decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  sua  definitiva   liberazione
ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno; 
    b) il reato non e' punibile con una pena  o  con  una  misura  di
sicurezza privative della liberta' personale; 
    c) il procedimento penale  non  consente  l'applicazione  di  una
misura restrittiva della liberta' personale; 
    d) la persona e' soggetta a una pena  o  a  una  misura  che  non
implica  la  privazione  della  liberta',  ivi  inclusa  una   misura
pecuniaria, anche se puo' limitare la sua liberta' personale; 
    e) il ricercato ha acconsentito alla propria  consegna,  oltre  a
rinunciare  al  principio  di  specialita'  con  le  forme   di   cui
all'articolo 14; 
    f) dopo essere stata  consegnata,  la  persona  ha  espressamente
rinunciato a beneficiare del  principio  di  specialita'  rispetto  a
particolari reati anteriori  alla  sua  consegna.  Tale  rinuncia  e'
raccolta a verbale dall'autorita' giudiziaria dello Stato  membro  di
emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14. 
  3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di  emissione
richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero  di
assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della  liberta',
provvede la corte di  appello  che  ha  dato  esecuzione  al  mandato
d'arresto. A tale fine, la corte  verifica  che  la  richiesta  dello
Stato estero  contenga  le  informazioni  indicate  dall'articolo  8,
paragrafo 1, della decisione quadro munite  di  traduzione  e  decide
entro trenta giorni dalla ricezione  della  richiesta.  L'assenso  e'
rilasciato quando il reato per il  quale  e'  richiesto  consente  la
consegna di una persona ai sensi della  decisione  quadro.  La  corte
rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.