ART. 26. (Principio di specialita'). 1. La consegna e' sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale e' stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, ne' privata della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della liberta' personale. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando: a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e' stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno; b) il reato non e' punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della liberta' personale; c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale; d) la persona e' soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della liberta', ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se puo' limitare la sua liberta' personale; e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialita' con le forme di cui all'articolo 14; f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialita' rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia e' raccolta a verbale dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14. 3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della liberta', provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso e' rilasciato quando il reato per il quale e' richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.