ART. 27. (Transito). 1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia. 2. Il Ministro della giustizia puo' rifiutare la richiesta quando: a) non ha ricevuto informazioni circa l'identita' e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione; b) il ricercato e' cittadino italiano o residente in Italia e il transito e' richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale. 3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia puo' subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.