ART. 27. 
                             (Transito). 
 
   1. Le richieste di transito sul  territorio  dello  Stato  di  una
persona che deve essere consegnata sono ricevute dal  Ministro  della
giustizia. 
   2. Il Ministro della giustizia puo' rifiutare la richiesta quando: 
   a)  non  ha  ricevuto  informazioni   circa   l'identita'   e   la
cittadinanza della persona oggetto  del  mandato  d'arresto  europeo,
l'esistenza  di  un  mandato  d'arresto  europeo,  la  natura  e   la
qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze
del reato, compresi la data e il luogo di commissione; 
   b) il ricercato e' cittadino italiano o residente in Italia  e  il
transito e' richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena  o  di  una
misura di sicurezza privative della liberta' personale. 
   3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un  cittadino
italiano o  una  persona  residente  in  Italia,  il  Ministro  della
giustizia  puo'  subordinare  il  transito  alla  condizione  che  la
persona, dopo essere stata ascoltata,  sia  rinviata  in  Italia  per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative  della  liberta'
personale eventualmente pronunciate nei suoi  confronti  nello  Stato
membro di emissione.