ART. 6. 
(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura  passiva  di
                             consegna). 
 
   1.  Il  mandato  d'arresto  europeo  deve  contenere  le  seguenti
informazioni: 
   a) identita' e cittadinanza del ricercato; 
   b) nome, indirizzo, numero di telefono  e  di  fax,  indirizzo  di
posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente; 
   c) indicazione dell'esistenza di una  sentenza  esecutiva,  di  un
provvedimento cautelare o di qualsiasi  altra  decisione  giudiziaria
esecutiva che abbia la stessa  forza  e  che  rientri  nel  campo  di
applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge; 
   d) natura e qualificazione giuridica del reato; 
   e) descrizione delle  circostanze  della  commissione  del  reato,
compresi il momento, il  luogo  e  il  grado  di  partecipazione  del
ricercato; 
   f) pena inflitta, se vi e' una sentenza definitiva, ovvero,  negli
altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge  dello  Stato
di emissione; 
   g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. 
   2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di
cui alle lettere a), c), d),  e)  ed  f)  del  comma  1,  l'autorita'
giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede
quando ritiene necessario acquisire ulteriori  elementi  al  fine  di
verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19. 
   3. La consegna e'  consentita,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,
soltanto sulla base di una richiesta alla quale  sia  allegata  copia
del  provvedimento  restrittivo  della  liberta'  personale  o  della
sentenza di  condanna  a  pena  detentiva  che  ha  dato  luogo  alla
richiesta stessa. 
   4. Al mandato d'arresto devono essere allegati: 
   a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale  e'
domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti  di  prova,  del
tempo e del luogo di  commissione  dei  fatti  stessi  e  della  loro
qualificazione giuridica; 
   b)  il  testo  delle  disposizioni  di  legge   applicabili,   con
l'indicazione del tipo e della durata della pena; 
   c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta  a
determinare l'identita' e la nazionalita' della persona  della  quale
e' domandata la consegna. 
   5. Se lo Stato membro di emissione  non  provvede,  il  presidente
della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al
Ministro   della   giustizia   l'acquisizione    del    provvedimento
dell'autorita' giudiziaria in base  al  quale  il  mandato  d'arresto
europeo e' stato emesso, nonche' la documentazione di cui al comma 4,
informandolo della data della udienza camerale fissata.  Il  Ministro
della giustizia informa l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di
emissione che la ricezione del provvedimento e  della  documentazione
costituisce condizione necessaria  per  l'esame  della  richiesta  di
esecuzione da parte  della  corte  di  appello.  Immediatamente  dopo
averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al  presidente
della  corte  di  appello  il  provvedimento  e   la   documentazione
unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana. 
   6. Se l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione  non
da' corso alla richiesta del Ministro  della  giustizia,  di  cui  al
comma 5, la corte di appello respinge la richiesta. 
   7. Il mandato  d'arresto  europeo  dovra'  pervenire  tradotto  in
lingua italiana.