ART. 6. (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna). 1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni: a) identita' e cittadinanza del ricercato; b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente; c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge; d) natura e qualificazione giuridica del reato; e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; f) pena inflitta, se vi e' una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. 2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19. 3. La consegna e' consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa. 4. Al mandato d'arresto devono essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e' domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena; c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identita' e la nazionalita' della persona della quale e' domandata la consegna. 5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorita' giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso, nonche' la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana. 6. Se l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non da' corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta. 7. Il mandato d'arresto europeo dovra' pervenire tradotto in lingua italiana.