ART. 7. 
                    (Casi di doppia punibilita). 
 
   1. L'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel
caso in cui il fatto  sia  previsto  come  reato  anche  dalla  legge
nazionale. 
   2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di  tasse
e imposte, di dogana e di cambio, la legge  italiana  non  impone  lo
stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso  tipo
di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di  cambio
della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi
di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia,  a  tasse  o
imposte  per  le  quali  la  legge  italiana  prevede,  in  caso   di
violazione,  la  sanzione  della  reclusione  della  durata  massima,
escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni. 
   3. Il fatto dovra' essere punito dalla legge dello Stato membro di
emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa  della
liberta' personale della durata massima non inferiore a dodici  mesi.
Ai fini del calcolo della pena o della misura  di  sicurezza  non  si
tiene conto delle circostanze aggravanti. 
   4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la
misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro
mesi.