ART. 9. 
                  (Ricezione del mandato d'arresto. 
                         Misure cautelari). 
 
   1. Salvo i casi  previsti  dall'articolo  11,  il  Ministro  della
giustizia,   ricevuto   il   mandato   d'arresto    europeo    emesso
dall'autorita' competente di uno Stato  membro,  lo  trasmette  senza
ritardo al presidente della corte di  appello,  competente  ai  sensi
dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello  da'  immediata
comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto  europeo,
procedendo direttamente, o tramite delega ad altro  magistrato  della
corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della  corte
di appello procede con le stesse modalita' nelle ipotesi  in  cui  il
mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo  6
sono stati trasmessi direttamente  dall'autorita'  giudiziaria  dello
Stato membro di emissione. 
   2. Il presidente, nel caso in cui insorgano  difficolta'  relative
alla  ricezione  o  alla   autenticita'   dei   documenti   trasmessi
dall'autorita' giudiziaria straniera,  prende  contatti  diretti  con
questa al fine di risolverle. 
   3. Il presidente, nel caso in cui  sia  manifestamente  competente
altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5,  commi  3,  4  e  5,
provvede  senza  indugio  alla  trasmissione  del  mandato  d'arresto
ricevuto. 
   4. Il presidente, compiuti gli adempimenti  urgenti,  riunisce  la
corte di appello che, sentito il procuratore generale,  procede,  con
ordinanza motivata, a pena di nullita', all'applicazione della misura
coercitiva, se ritenuta  necessaria,  tenendo  conto  in  particolare
dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' richiesta la
consegna non si sottragga alla stessa. 
   5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo
I del libro IV del codice di procedura penale, in materia  di  misure
cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1  e
1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280. 
   6. Le misure coercitive non possono essere  disposte  se  vi  sono
ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna. 
   7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719  del  codice  di
procedura penale. 
 
          Note all'art. 9:
              -  Il  titolo  I  del  Libro IV del codice di procedura
          penale reca: (Misure cautelari personali).
              -  Si  riporta il testo degli articoli 273, 274, 280, e
          719 del codice di procedura penale:
              «Art.  273 (Condizioni generali di applicabilita' delle
          misure).  -  1. Nessuno  puo'  essere  sottoposto  a misure
          cautelari  se  a  suo carico non sussistono gravi indizi di
          colpevolezza.
              1-bis.   Nella   valutazione   dei   gravi   indizi  di
          colpevolezza  si  applicano  le disposizioni degli articoli
          192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
              2.  Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che
          il  fatto  e'  stato  compiuto  in presenza di una causa di
          giustificazione  o  di  non  punibilita'  o se sussiste una
          causa   di   estinzione  del  reato  ovvero  una  causa  di
          estinzione   della   pena   che  si  ritiene  possa  essere
          irrogata.».
              «Art. 274 (Esigenze cautelari). -1. Le misure cautelari
          sono disposte:
                a) quando   sussistono   specifiche  ed  inderogabili
          esigenze  attinenti  alle  indagini relative ai fatti per i
          quali  si procede, in relazione a situazioni di concreto ed
          attuale  pericolo  per l'acquisizione o la genuinita' della
          prova,   fondate  su  circostanze  di  fatto  espressamente
          indicate  nel  provvedimento  a pena di nullita' rilevabile
          anche  d'ufficio.  Le  situazioni  di  concreto  ed attuale
          pericolo  non  possono essere individuate nel rifiuto della
          persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
          dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;
                b) quando  l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste
          concreto  pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il
          giudice   ritenga   che  possa  essere  irrogata  una  pena
          superiore a due anni di reclusione;
                c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del
          fatto  e  per la personalita' della persona sottoposta alle
          indagini  o  dell'imputato, desunta da comportamenti o atti
          concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
          pericolo  che questi commetta gravi delitti con uso di armi
          o  di  altri  mezzi  di violenza personale o diretti contro
          l'ordine  costituzionale  ovvero  delitti  di  criminalita'
          organizzata  o  della  stessa  specie  di quello per cui si
          procede.  Se il pericolo riguarda la commissione di delitti
          della stessa specie di quello per cui si procede, le misure
          di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di
          delitti  per  i  quali e' prevista la pena della reclusione
          non inferiore nel massimo a quattro anni.».
              «Art.  280  (Condizioni  di applicabilita' delle misure
          coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
          presente  articolo  e  dall'art. 391, le misure previste in
          questo capo possono essere applicate solo quando si procede
          per  delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la pena
          dell'ergastolo  o  della reclusione superiore nel massimo a
          tre anni.
              2.   La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'  essere
          disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
          sia  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel
          massimo a quattro anni.
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
          confronti   di  chi  abbia  trasgredito  alle  prescrizioni
          inerenti ad una misura cautelare.».
              «Art. 719 (Impugnazione dei provvedimenti relativi alle
          misure  cautelari). - 1. Copia dei provvedimenti emessi dal
          presidente  della Corte di appello o dalla Corte di appello
          a   norma   degli   articoli precedenti   e'  comunicata  e
          notificata,   dopo   la  loro  esecuzione,  al  procuratore
          generale   presso   la   Corte  di  appello,  alla  persona
          interessata  e  al  suo difensore, i quali possono proporre
          ricorso per cassazione per violazione di legge.».