Art. 10.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in
materia di indicazione degli ingredienti   contenuti   nei   prodotti
                             alimentari)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  un  decreto  legislativo  per  il recepimento della
direttiva  2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
novembre  2003,  che  modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di
indicazione  degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con
specifico  riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli
ingredienti  che  possono  provocare  allergie  o  intolleranze, come
individuati  dall'allegato  III-bis  della  direttiva  2003/89/CE, il
Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)  stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della
salute,  sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili,
la  soglia  al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta
la presenza dei suddetti ingredienti;
b)  qualora  sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici
disponibili  a  livello  internazionale,  che la soglia di tossicita'
degli  ingredienti  di  cui  all'alinea,  per  i  soggetti affetti da
allergia  o  intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera
a),  nelle etichette dei prodotti alimentari puo' essere indicato che
i  suddetti  ingredienti  sono  presenti, ma in misura inferiore alla
soglia di tossicita';
c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono
adottare  per  la  verifica  della  presenza degli ingredienti di cui
all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai
processi di lavorazione utilizzati;
d)   stabilire   la   disciplina   relativa   all'indicazione   delle
informazioni  di  cui  al  presente  comma  in  etichetta, al fine di
garantire   l'agevole   leggibilita'  delle  medesime  da  parte  dei
consumatori.
 
          Note all'art. 10:
              - La  direttiva 2003/89/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          25 novembre 2003, n. L 308.
              -  La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          6 maggio 2000, n. L 109.