Art. 11.
(Modifica all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in
materia di accesso alla professione notarile)
1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere
sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale
emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli
archivi notarili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. Per ottenere la nomina a notaro e' necessario:
1° essere cittadino italiano o di un altro Stato
membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni
21;
2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni
rapporto incensurate;
3° non aver subito condanna per un reato non colposo
punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi,
ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore;
l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati
comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei
notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla
declaratoria di estinzione del reato;
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data
o confermata in una universita' italiana o di un titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio
2002, n. 148;
5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea,
l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile
ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo
l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
praticante, col consenso del notaro stesso e
coll'approvazione del Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine
giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in
esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno
due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto puo' essere
continuata in un altro distretto; nel qual caso il
praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile
di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta
nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto
in cui intende proseguirla;
6° avere sostenuto con approvazione un esame di
idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.
I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma
possono essere sostituiti dal possesso del decreto di
riconoscimento professionale emanato in applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115».