Art. 11.
(Modifica all'articolo  5  della  legge  16  febbraio 1913, n. 89, in
            materia di accesso alla professione notarile)

1.  All'articolo  5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"I  requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere
sostituiti  dal  possesso del decreto di riconoscimento professionale
emanato  in  applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115".
 
          Nota all'art. 11:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della legge 16
          febbraio  1913,  n.  89  (Ordinamento del notariato e degli
          archivi notarili), come modificato dalla presente legge:
              «Art. 5. Per ottenere la nomina a notaro e' necessario:
                1°  essere  cittadino  italiano  o  di un altro Stato
          membro  dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni
          21;
                2°  essere  di  moralita'  e  di  condotta sotto ogni
          rapporto incensurate;
                3°  non aver subito condanna per un reato non colposo
          punito  con  pena  non  inferiore  nel  minimo  a sei mesi,
          ancorche'  sia  stata  inflitta  una pena di durata minore;
          l'esercizio  dell'azione  penale per uno dei predetti reati
          comporta  la  sospensione  della  iscrizione  nel ruolo dei
          notai  sino  al  definitivo  proscioglimento  o  sino  alla
          declaratoria di estinzione del reato;
                4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data
          o  confermata  in  una  universita' italiana o di un titolo
          riconosciuto  equipollente  ai  sensi della legge 11 luglio
          2002, n. 148;
                5°   avere   ottenuto,  dopo  conseguita  la  laurea,
          l'iscrizione  fra i praticanti presso un Consiglio notarile
          ed  avere  fatto  la  pratica  per  due anni continui, dopo
          l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
          praticante,    col    consenso    del   notaro   stesso   e
          coll'approvazione del Consiglio.
              Per   coloro  che  sono  stati  funzionari  dell'ordine
          giudiziario  almeno  per  due  anni,  per  gli  avvocati in
          esercizio  e  per i procuratori pure in esercizio da almeno
          due anni, basta la pratica per un anno continuo.
              La  pratica  incominciata  in  un distretto puo' essere
          continuata   in  un  altro  distretto;  nel  qual  caso  il
          praticante  dovra'  trasferire presso il Consiglio notarile
          di  quest'ultimo  distretto  la  iscrizione  gia'  ottenuta
          nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto
          in cui intende proseguirla;
                6°  avere  sostenuto  con  approvazione  un  esame di
          idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.
              I  requisiti  di  cui ai numeri 4° e 5° del primo comma
          possono  essere  sostituiti  dal  possesso  del  decreto di
          riconoscimento  professionale  emanato  in applicazione del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115».